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Circolare N° 21 del 04-06-2002
Oggetto : Il certificato di agibilità.
SERVIZIO CONTRIBUTI E
VIGILANZA
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A tutte le Imprese dello
spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che
esplicano
attività nel campo
dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono
rapporti economici con sportivi
professionisti
Alle Sedi Compartimentali e
Sezioni Distaccate
LORO
SEDI
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Ai Servizi ed Uffici della Direzione
Generale LORO
SEDI
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Circolare n. 21
del 4/6/2002
Protocollo
n. 12 /CS
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e,
p.c.
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Allegati: 1
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Al Sig. Commissario
Straordinario
Ai Sigg. Componenti il Comitato di
Vigilanza
per la gestione del
Fondo speciale per
calciatori, allenatori di
calcio e sportivi
professionisti
Ai Sigg. componenti il Collegio
Sindacale
LORO SEDI
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Oggetto:
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Il certificato di
agibilità.
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Sommario
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Nella presente circolare
viene riesaminata complessivamente la normativa che presiede
all’obbligo del possesso del certificato di agibilità al fine di
fornire un quadro completo in tale materia e per uniformare la
prassi sul territorio nazionale, tenuto conto anche della vigenza di
una convenzione sottoscritta dall’Ente con la SIAE. Mediante tale
convenzione si è instaurato un rapporto sinergico con la Società
Italiana Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una
più capillare presenza sul territorio, un migliore servizio
all’utenza. E’ stata inoltre analizzata la complessa problematica
inerente il “dilettantismo” nell’ottica di salvaguardare gli
operatori del settore, consentendo nel contempo lo svolgimento della
meritoria opera di diffusione dell’arte svolta dagli operatori del
settore dilettantistico/amatoriale.
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Premessa.
Nell’occasione del riesame della normativa che presiede all’obbligo del possesso del certificato di agibilità per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l’importanza che riveste per il lavoratore l’iscrizione all’Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché il conseguente regolare versamento dei relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica del soggetto protetto.
Si rammenta altresì che l’obbligo del
versamento contributivo grava sul datore di lavoro; in caso di
mancato versamento dei contributi o di altri inadempimenti di natura
amministrativa (quali la mancata richiesta del certificato di
agibilità o la mancata presentazione della modulistica richiesta) il
lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell’Ente di
previdenza.
L’obbligo del versamento contributivo grava
anche con riferimento ai lavoratori già titolari di una copertura
assicurativa presso un diverso regime previdenziale
obbligatorio.
In tale ipotesi, i contributi versati
all’ENPALS sono utili ai fini della costituzione di un unico trattamento
pensionistico, essendo riconosciuta al lavoratore la facoltà di
ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti
presso diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi possono
altresì dare luogo ad un ulteriore trattamento pensionistico, al
verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.
Si evidenzia, inoltre, che nella presente
circolare vengono esaminate con particolare attenzione le circostanze che
consentono l’esonero dalla richiesta del certificato di agibilità e dal
conseguente pagamento dei contributi, nell’ottica di tutelare i lavoratori
dello spettacolo da forme di concorrenza sleale. In questo campo l’ENPALS
è fortemente impegnato a contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in
campo previdenziale. A questo scopo l’Ente ha stipulato un accordo con la
SIAE per un maggior controllo del territorio sui cui dettagli si veda il
messaggio n. 3 del 4 giugno 2002.
1. Il quadro
normativo
Il certificato di agibilità è disciplinato
dall’articolo 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n.
2388, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, per quanto
riguarda il certificato di agibilità, dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n.
153.
Come è noto, in ragione delle peculiarità che
caratterizzano il settore dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto
necessario predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e
tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708
del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni (elenco nell’allegato
1).
Tale compito viene assolto dall’Ente attraverso
il rilascio del certificato di agibilità, che viene rilasciato previo
accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito
di presentazione di idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di
lavoro può svolgere attività lavorativa con i lavoratori i cui nominativi
sono trascritti nell’interno del modello, retribuiti con l’importo
indicato a fianco di ognuno, nel periodo di validità del certificato di
agibilità, riportato sul frontespizio dello stesso o comunque nell’ambito
del periodo di contratto del lavoratore stesso se inferiore al periodo di
validità del certificato di agibilità.
La predetta attestazione rileva anche nei
confronti delle Imprese elencate nell’art. 1 alla Legge 153/1988
(modificativo dell’art. 6 del DLCPS 708/1947), se nei locali di cui sono
proprietarie o hanno un diritto reale di godimento viene svolto uno
spettacolo per il quale è richiesto il certificato di agibilità. Per tali
imprese il mancato accertamento del possesso del certificato di agibilità
da parte della formazione sociale che si deve esibire comporta la sanzione
di 25 euro per ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore
occupato.
La previsione di cui all’articolo 10 del
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni,
deve peraltro essere letta in collegamento con quanto previsto dagli
articoli 6 e 9 del medesimo provvedimento
legislativo.
In particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma
1, l’impresa ha l’obbligo di presentare all’Ente una denuncia (modello
032/U) delle persone dalla stessa occupate,
indicando:
a)
la retribuzione
giornaliera corrisposta;
b)
tutte le altre
notizie che saranno richieste dall’Ente per l’iscrizione e per
l’accertamento dei contributi.
Grava sull’impresa, inoltre, l’obbligo di
notificare all’Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia
iniziale: le denuncie di variazione (modello 032/U) devono essere
trasmesse all’Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti
o dal verificarsi delle variazioni (articolo 9, comma 2).
L’art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come
modificato dal Decreto Legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988,
n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e G.U. 14 maggio 1988, n.
112), dispone, inoltre,
che “Le imprese
dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli
enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le
emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire
nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento
i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.
1 al n. 14 (elenco nell’allegato 1) dell'articolo 3, che non siano in
possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo
10”.
Il certificato di agibilità, che dovrà essere
esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e
della esazione dei contributi, non può essere richiesto dal singolo
lavoratore, ma esclusivamente dall’effettivo datore di lavoro, di cui si
dirà più in dettaglio al successivo punto 3.
2.
La richiesta del certificato di agibilità
Il Modello 032/U di richiesta di agibilità deve
essere compilato in duplice copia. Ai fini del rilascio del certificato di
agibilità è necessario che dal Modello 032/U e dagli allegati risultino
sempre i seguenti elementi:
-
i lavoratori
occupati;
-
il compenso
previsto;
-
i luoghi ove si
svolgono le attività;
-
le date di
impegno.
Si precisa che, qualora i lavoratori in
questione non risultassero già iscritti all’ENPALS, dovrà essere richiesta
l’iscrizione, dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso, mediante la
presentazione del modello 048/AG con fotocopia di un documento che attesti
l’identità della persona.
(L’Enpals sta attivando le procedure
automatizzate mediante il proprio “Portale” telematico relativamente a
tutti gli adempimenti che i soggetti assicurati debbano espletare nei
confronti dell’Ente. Al più presto sarà disponibile una procedura relativa
alla gestione del certificato di agibilità. Per un elenco dei servizi
telematici attualmente disponibili si consulti il sito web: http://www.enpals.it/.)
3. A
chi può essere rilasciato il certificato di agibilità
Il certificato di agibilità può essere
rilasciato a imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti
che occupano soggetti che svolgono un’attività tecnico-artistica
nell’ambito dello spettacolo.
in genere si verificano due
fattispecie:
a)
imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda,
enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti
radio-televisive e impianti sportivi che occupanoassumono o scritturano
direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell’articolo
3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed
integrazioni. In tal caso l’obbligo del possesso del certificato di
agibilità – unitamente alla obbligazione contributiva – ricade sul
soggetto che ha scritturato i lavoratori;
b)
imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda,
enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti
radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con
società (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.),
fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite,
occupanti lavoratori di cui al
precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono
accertare preventivamente che i soggetti con
i quali hanno stipulato i contratti siano muniti del prescritto
certificato di agibilità ENPALS.
Per quanto riguarda le associazioni, si precisa
che il certificato di agibilità può essere rilasciato solo ad
associazioni, legalmente costituite, raggruppanti prevalentemente
lavoratori dello spettacolo delle categorie più volte citate e aventi fini
di lucro.
L’obbligo di munirsi del certificato riguarda
anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a
prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere
assolti o meno in Italia.
Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato
di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno
specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo
stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti di cui al
precedente paragrafo 2.
Non è, quindi, in nessun caso consentito il
rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. “aperti”, a
prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.
La durata del certificato di agibilità deve
essere correlata ad un preciso periodo di programmazione documentato dal
richiedente al momento della richiesta.
Si ricorda che le
notizie di cui al punto 2 potranno essere oggetto di successive
comunicazioni di variazione, nel rispetto dei limiti temporali all’uopo
previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 5 giorni dal verificarsi
dell’evento (art. 9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive
modificazioni ed integrazioni).
Si precisa inoltre che il certificato di
agibilità può essere rilasciato a persona delegata appositamente dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa o formazione
sociale.
Qualora l’impresa o la formazione sociale si
avvalga di un professionista per gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, lo stesso può
richiedere il certificato di agibilità in nome e per conto dell’impresa se
è iscritto in uno degli albi di cui al primo comma dell’articolo 1 della
Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro, avvocati e
procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti
commerciali).
Infine, si richiama l’attenzione alla normativa
di cui all’art. 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un
generale e tassativo divieto di intermediazione e di interposizione di
manodopera.
4.
Certificato di agibilità per particolari situazioni
E’, altresì, ammesso, in ipotesi del tutto
eccezionali, il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito,
che deve essere vincolato al singolo evento.
Tale certificazione potrà essere rilasciata
esclusivamente a condizione che la manifestazione artistica si svolga a
scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi
derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese
di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle
predette finalità.
Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo
coinvolti (elencati ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS più volte
citato) non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione
svolta.
Colui che provvede all’organizzazione dello
spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità, la
natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto,
nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di
rimborso spese non a piè
di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori
impegnati.
Anche i lavoratori dello spettacolo che
svolgono le prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare,
sotto la propria responsabilità, di non percepire alcun compenso come
sopra specificato.
Si ricorda che, a norma dell’art. 12 della
Legge n. 153 del 1969 così come modificato dall’articolo 6 del D. Lgs. N.
314 del 1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile
ai fini fiscali e previdenziali; non rientrano invece nella base
imponibile fiscale e previdenziale le indennità trasferta entro le soglie
di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e
trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le
condizioni di “trasferta”.
5.
Formazioni dilettantistiche o amatoriali.
Il possesso del certificato di agibilità,
invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento
allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche
o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali
amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici,
cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo
di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a
fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si
esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto
forma di rimborso spese forfetario.
La manifestazione artistica deve essere svolta
a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di
pubblico pagante, nè compensi diretti erogati a corrispettivo
dell’allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi
erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30
aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a
complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono
considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni
effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro
finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche mediante
l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o
retribuzione come specificato al primo capoverso).
Quando per queste manifestazioni siano previsti
ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità
associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di
organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello
spettacolo di cui all’art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non
percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere
rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al
precedente punto 4.
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici
locali, nonché le
Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia,
organizzano manifestazioni all’aperto per fini culturali, ricreativi o
educativi,
rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non
vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc)
ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico
pagante.
Pertanto i soggetti indicati al capoverso
precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il
certificato di agibilità gratuito solo nel caso specificato al punto 4,
ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello
spettacolo, già iscritti presso l’Enpals.
Di
contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita
dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla
normale attività commerciale propria delle imprese di cui all’articolo 6,
comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988,
n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi
come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto
di un corrispettivo. E’ questo il
caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno
con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla
realizzazione di spettacoli o concerti. La natura
di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta
che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di “incasso da
pubblico pagante” e l’esibizione sia configurabile come prestazione
d’opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova
contraria, dal carattere della onerosità.
Con riferimento a questo ultimo aspetto, si
segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del
6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui “Ogni attività oggettivamente
configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume
effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto
diverso istituito affectionis vel
benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione;
a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione,
cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza
o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che
deve essere rigorosamente provata da chi afferma la
gratuità”.
Per tutto quanto specificato al presente punto,
le convenzioni già in essere con Associazioni amatoriali o
dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello
specifico certificato di agibilità senza oneri decadono automaticamente,
in quanto il predetto specifico certificato, non più necessario, non sarà
più considerato utile per attestare la natura dilettantistica o amatoriale
delle prestazioni rese dagli associati.
Potranno essere concesse dalla Direzione
generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo
svolgimento di attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale
che coordinano l’attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali
amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle
condizioni di cui al precedente punto 4.
6.
Altre situazioni particolari.
L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed
esibire il certificato di agibilità, nonché l’esclusione dall’obbligo
contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di
altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici,
oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi
da oratori, associazioni con
riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge
n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge
n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del
1991, purchè non si riscontri una vera e propria attività di
spettacolo.
Per quanto riguarda attività di spettacolo che
si svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie private
(battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato
di agibilità e di pagamento dei contributi previdenziali devono essere
assolti dal gestore del locale, qualora i singoli artisti siano assunti o
scritturati direttamente dallo stesso ai fini dell’organizzazione
dell’evento.
Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche
dai privati che organizzano l’evento, una formazione sociale di artisti,
su quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di
agibilità e del relativo versamento dei contributi.
Per i casi in cui i singoli artisti siano
ingaggiati direttamente dai privati che organizzano l’evento si ricorda
che l’adempimento è a carico del committente in quanto datore di lavoro.
Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6,
comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello
spettacolo di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del
1947 l’obbligo di accertarsi che quest’ultimi siano in possesso del
certificato di agibilità.
7.
Chi rilascia il certificato di agibilità
Il rilascio del certificato di agibilità è a
cura dell'Enpals.
Nel caso in cui la richiesta di rilascio del
certificato sia presentata tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore -
una volta verificato che la richiesta sia conforme alle disposizioni sopra
impartite - restituisce all'impresa copia del Modello 032/U unitamente
alla ricevuta datata e siglata, sostitutiva del certificato di agibilità,
attestante la presenza nel
Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio del certificato.
Si ribadisce ancora che ogni variazione
rispetto alle date e località di svolgimento dello spettacolo o ai
lavoratori occupati deve essere resa nota all’Ente, direttamente o
attraverso la SIAE, nel termine di cinque giorni dalla conclusione dei contratti o
dal verificarsi delle variazioni.
Il Modello 032/U, acquisito negli archivi
informatici dell’Enpals, viene trasmesso dalla Siae alla Sede
Compartimentale dell’Enpals competente per territorio.
Qualora quest’ultima non si esprima
negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da
parte dell’operatore Siae, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal
responsabile SIAE, assume valore di certificato di
agibilità.
Peraltro, anche se l’ENPALS entro il predetto
termine di 30 giorni si esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli
effetti già prodotti nelle more dell’assunzione di una decisione da parte
dell’Ente.
Gli Uffici periferici dell’Ente, ai fini di
uniformare le modalità operative rilasceranno copia del modello 032/U
timbrato e sottoscritto dal funzionario incaricato.
In relazione a quanto specificato nel presente
punto, l’Ente provvederà rapidamente alla rivisitazione della modulistica
per adeguarla alle nuove esigenze e per semplificare gli adempimenti degli
utenti.
Provvederà, inoltre, alla revisione delle
procedure informatiche per adeguarle alla possibilità di utilizzare il
portale telematico per l’inoltro di qualsiasi comunicazione all’Ente, ivi
comprese le variazioni rispetto alla richiesta iniziale di certificato di
agibilità.
8.
Regime sanzionatorio
In caso di mancato accertamento del possesso del
certificato di agibilità i soggetti di cui all’articolo 6, comma 2,
del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del possesso di
tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di € 25 per
ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708
del 1947).
9.
Deposito cauzionale
Per le imprese di nuova costituzione e per
quelle con carichi contributivi pendenti è necessario il versamento del
deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato per il
periodo di agibilità (retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero
dei lavoratori moltiplicato per i giorni di lavoro moltiplicato per
l’aliquota contributiva), nella misura del:
- 75% per le imprese della
musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, per i complessi
bandistici e per l’animazione turistica;
- 33% per le imprese della
prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche, concertistiche e di
balletto, per i circhi equestri e spettacoli
viaggianti;
- 17% per i piccoli circhi
di nuova costituzione ed associati all’Ente Circhi, con un massimo di 8
dipendenti e con tendone di capienza per 400 posti;
-
100% per le imprese
straniere della produzione cinematografica che, per la realizzazione in
Italia di filmati o sceneggiati, hanno assunto lavoratori
italiani;
- 100% per le imprese
dell’avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilità sia
richiesto per un periodo pari od inferiore a 30
giorni;
- 70% per le imprese e
formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali l’Italia
non ha stipulato convenzioni internazionali.
L’importo del versamento a titolo di deposito
cauzionale è determinato dall’ufficio presso il quale è stata presentata
la richiesta del certificato di agibilità (Sede dell’Enpals o sportello
della Siae).
Il pagamento deve essere effettuato tramite
modello F24, utilizzando la
causale contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del
modello 031/RC1. Si ricorda che il modello 031/RC1 deve essere compilato
come segue:
·
dati
identificativi dell’impresa e dell’attività: tutti i
dati
·
eriodo di
riferimento: periodo per cui viene richiesta
l’agibilità
·
sezione 2:
riferimento nota ENPALS:
protocolllo ENPALS o SIAE
data:
data richiesta
codice causale:
084
periodo di riferimento:
nessun dato
Importo
l’importo del deposito cauzionale
Al fine di perfezionare l’iter della pratica,
l’utente dovrà quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver
effettuato il versamento.
A fronte della richiesta del certificato di
agibilità, il deposito cauzionale è dovuto anche dalle imprese straniere
operanti in Italia, come sopra specificato.
Per quanto riguarda le imprese e formazioni
sociali straniere appartenenti a paesi con i quali l’Italia non ha
stipulato convenzioni internazionali, il certificato di agibilità potrà
essere richiesto in nome e per conto del complesso straniero anche
dall’impresa, ente o istituzione italiana con la quale è intercorso
contratto di rappresentazione.
Si precisa infine che l’Ente può accettare come
deposito cauzionale una fideiussione Bancaria. In tal caso, l’Impresa
dovrà esibire valida certificazione attestante la fideiussione, la cui
restituzione è vincolata ad un’apposita dichiarazione liberatoria
dell’Ente.
L’ente, al fine di agevolare le imprese di
nuova costituzione, sta valutando la possibilità di ridurre il peso del
deposito cauzionale e le modalità di recupero delle somme versate a tale
titolo. Le nuove disposizioni in materia di deposito cauzionale verranno
comunicate con apposita circolare.
10. Imprese straniere che operano in Italia per
un periodo di tempo limitato, provenienti da Paesi con i quali non
esistono accordi appositamente stipulati in materia
previdenziale.
Le imprese
straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato per
spettacoli di arte varia dovranno versare anticipatamente, in luogo del
deposito cauzionale di cui al precedente punto 9 la contribuzione
ordinaria dovuta.
Il pagamento deve
essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo
CCLS, e formalizzato con la presentazione del modello
031/R.
Al fine di
perfezionare l’iter della pratica, l’utente dovrà quindi ritornare allo
sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il
versamento.
11. Imprese straniere che operano in Italia
provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati
in materia previdenziale.
Se le predette
imprese straniere provengono da paesi dell’area UE o con i quali esistono
accordi internazionali in materia previdenziale, il certificato di
agibilità dovrà essere rilasciato in regime di esenzione contributiva,
previa esibizione dei previsti documenti esonerativi: E101, IT4, ecc (cfr.
circolare n. 5 del 1985).
Si sottolinea che
il certificato di agibilità, sia per le imprese facenti parte dell’U.E. o
di paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi e convenzioni
internazionali in materia previdenziale, sia per le imprese provenienti da
paesi con i quali non siano vigenti tali tipi di rapporti, può essere
rilasciato all’impresa, ente o istituzione italiana che, in nome e per
conto di quella straniera, ha stipulato un contratto di rappresentazione
assumendone diritti ed oneri.
Tale contratto, può
essere stipulato anche con l’impresa, ente, istituzione italiana che
riceve la prestazione artistica da quella straniera.
12.
Lavoratori stranieri operanti in Italia.
a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi
con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia
previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi
dell’area UE o da Paesi con i quali esistono accordi bilaterali in materia
previdenziale, con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori
dello spettacolo di cui all’articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e
successive integrazioni e modificazioni, categorie dal n. 1 al n. 14, sono
sottoposti alla stessa
normativa dei corrispondenti lavoratori italiani. Pertanto in caso di
ingaggio da parte di un’impresa, ente, istituzione italiana, andrà
richiesto il certificato di agibilità e, vigendo il principio della
territorialità della prestazione, i contributi dovranno essere pagati in
Italia, salvo che i lavoratori in questione siano in possesso
dell’apposito modello esonerativo (esempio modello E101 per l’area UE),
rilasciato dal competente ufficio straniero.
I modelli esonerativi dovranno essere esibiti
in originale, e nel caso fossero interessati più Uffici periferici
dell’Ente per attività da svolgere in luoghi diversi, onde consentire agli
altri Uffici il rilascio del certificato di agibiltà, il primo di questi
ultimi che rilascerà il certificato in questione, provvederà ad apporre la
dizione “conforme all’originale” sulla copia che dovrà essere restituita
al richiedente l’agibilità per gli adempimenti
successivi.
b) lavoratori stranieri provenienti da Paesi
con i quali non esistono accordi bilaterali in materia
previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi con
i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale,
ingaggiati da un’impresa, ente, istituzione italiana sono soggetti alla
stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani se ingaggiati con
qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di
cui all’articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive
integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14.
Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il
certificato di agibilità, presentando i contratti di ingaggio e,
successivamente, pagare la contribuzione dovuta per le prestazioni rese.
13. Scambi culturali.
Le imprese
straniere che operano in Italia in regime di scambio culturale tra i due
paesi interessati, sono tenute a certificare la circostanza esibendo
valida documentazione al momento della richiesta del certificato di
agibilità.
A tal proposito
esse dovranno esibire una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli
Esteri con l’indicazione che l’attività artistica in Italia avviene
nell’ambito degli scambi culturali e che rientra nel protocollo d’intesa
tra i due stati interessati. Subordinatamente, può essere rilasciata
dichiarazione della rappresentanza diplomatica in Italia. Sarà considerata
valida anche idonea dichiarazione dell’Ambasciata o dal Consolato Italiano
del Paese di provenienza dell’impresa interessata. Nella predetta
dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del protocollo d’intesa
relativo agli scambi culturali sottoscritto dai due stati
interessati.
Dovrà essere
allegato anche l’invito formulato dall’Ente italiano al gruppo straniero
contenente l’indicazione delle date e l’attestazione della gratuità delle
prestazioni, elemento fondamentale degli scambi
culturali.
Anche complessi o
gruppi che in precedenza non fossero stati ricompresi tra quelli
inizialmente indicati negli elenchi raggruppanti i medesimi complessi o
gruppi destinati agli scambi culturali tra l’Italia ed il paese straniero,
possono rientrare nell’ambito degli scambi stessi, peraltro i gruppi o
complessi dovranno esibire documentazione attestante la circostanza in
questione.
La documentazione
di cui sopra dovrà essere rilsciata dalle medesime fonti indicate in
precedenza (rapprestanza diplomatica italiana nel paese di provenienza,
Ministero degli Esteri).
Se le imprese
straniere operanti in regime di scambi culturali, ricevono un compenso a
qualsiasi titolo per le prestazioni che andranno ad effettuare, questo dà
luogo all’imposizione contributiva, ai sensi dell’articolo 12 della Legge
n. 153 del 1969, così come modificato dal D. Lgs. n. 314 del
1997.
Non saranno
ritenute assoggettabili a contribuzione le spese di viaggio sostenute
dall’impresa straniera dalla frontiera alla località sede della
manifestazione, così come esentate saranno anche le spese di viaggio
sostenute per lo spostamento da una località all’altra in caso di tour
della stessa impresa.
Analogamente, non
formeranno imponibile contributivo le spese di soggiorno sia pagate
direttamente dall’impresa straniera, sia quelle rimborsate dall’impresa
italiana a fronte di documentazione probante e sia con pagamento diretto
da parte dell’impresa italiana, né le spese effettivamente sostenute e
rimborsate a piè di lista.
Ovviamente le
varie fattispecie di cui sopra dovranno essere previste nel contratto di
scrittura artistica.
|
IL DIRETTORE
GENERALE
|
|
(Massimo
Antichi)
|
Allegato
1 - Elenco delle categorie di
lavoratori per le quali deve essere richiesto il certificato di
agibilità.
Gruppo
canto
|
011
|
artisti
lirici
|
|
012
|
cantanti
|
|
013
|
coristi
e vocalisti
|
|
014
|
Maestri
del coro, assistenti, aiuti ( suggeritori del coro
)
|
Gruppo
attori
|
021
|
attori
di prosa e allievi attori (Mimi)
|
|
022
|
attori
cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
|
|
023
|
artisti
doppiatori (*)
|
|
024
|
attori
di operetta
|
|
025
|
artisti
di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti,
soubrettes)
|
|
026
|
artisti
del circo (acrobati, clowns, domatori,
fantasisti)
|
|
027
|
artisti
di fotoromanzi (*)
|
|
028
|
suggeritori
teatrali, cinematografici (*), e di audiovisivi
(*)
|
|
029
|
generici
(*) e figuranti speciali
(*)
|
Gruppo
conduttori
|
031
|
presentatori
|
|
032
|
disc-jokey
|
|
033
|
animatori
in strutture ricettive connesse all’attività turistica (alberghi,
villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, villaggi
turistici, campeggi, agriturismi,
ecc.)
|
Gruppo
registi - sceneggiatori
|
041
|
registi
teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi
(*)
|
|
042
|
aiuto-registi
teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi
(*)
|
|
043
|
sceneggiatori
teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi
(*)
|
|
045
|
direttori
della fotografia (*)
|
Gruppo
Direttori di scena e di doppiaggio
|
061
|
direttori
di scena (*)
|
|
062
|
direttori
di doppiaggio (*)
|
|
063
|
assistenti
di scena e di doppiaggio
(*)
|
Gruppo
Direttori e Maestri di orchestra
|
071
|
direttori
d’orchestra
|
|
072
|
sostituti
direttori d’orchestra
|
|
073
|
maestri
suggeritori
|
Gruppo
concertisti, orchestrali
|
081
|
concertisti
e solisti
|
|
082
|
professori
d’orchestra
|
|
083
|
orchestrali
anche di musica leggera
|
Gruppo
ballo figurazione e moda
|
091
|
coreografi
(*) e assistenti coreografi (*)
|
|
092 | |